Consiglio di stato sospende la sentenza del Tar Lazio su LCN

Nuovo colpo di scena nella vicenda della numerazione automatica dei canali televisivi digitali sul telecomando: il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso d’urgenza proposto dall’Autorita’ garante delle comunicazioni contro la sentenza del Tar del Lazio che annullava la delibera consiliare relativa alla LCN (Logical channel number), che fissava appunto la numerazione. Nel ricorso urgente l’Agcom – apprende l’AGI in ambienti dell’Authority – faceva esplicito riferimento al fatto che l’esecutivita’ immediata della pronuncia del Tar avrebbe comportato problemi per il prosieguo nel processo di digitalizzazione della tv in Italia. Al ‘terremoto’ di ieri, con il deposito della sentenza del Tar, ne e’ quindi seguito un altro, di verso opposto. L’Agcom presieduta da Corrado Calabro’ aveva immediatamente replicato con un ricorso d’urgenza al Consiglio di Stato per ottenere – quanto meno nell’immediato – la sospensiva della decisione del Tribunale amministrativo di primo grado.

E il ricorso ha trovato accoglimento da parte del giudice amministrativo di secondo grado con provvedimento presidenziale cautelare nell’ambito del giudizio di appello proposto dall’Authority. Il Consiglio di Stato riesaminera’ l’istanza di sospensiva in sede collegiale all’udienza in Camera di consiglio fissata per il prossimo 30 agosto, e successivamente dovra’ decidere la causa anche nel merito. Tutto e’ quindi rimesso al punto di prima, ovvero sui telecomandi resta la LCN definita dall’Agcom. L’accoglimento del ricorso d’urgenza e’ motivato da parte del consigliere delegato della sesta sezione del Consiglio di Stato, Bruno Rosario Polito, con il fatto che “appaiono sussistere i presupposti della gravita’ e dell’urgenza posti a base del decreto decisorio richiesto (la sospensiva, ndr), tenuto altresi’ conto che – nella comparazione degli interessi coinvolti dalla controversia – si configura allo stato prevalente quello di rilievo pubblico inerente alla regolazione del settore di radiodiffusione televisiva”. Accolta dunque in pieno l’istanza – fatta a tambur battente – dell’Agcom.

La decisione del Tar verteva invece su due aspetti in particolare. Un primo procedurale, ovvero i 15 giorni fissati dall’Agcom, sulla base delle norme del Codice delle comunicazioni, per la definizione della LCN erano troppo brevi. Il Tar dice che ne occorrevano almeno 30. Il secondo aspetto che aveva giocato a favore dell’annullamento della delibera consiliare riguardava i Corecom (i comitati regionali dell’Authority): a loro era stato richiesto di condurre un sondaggio sulle abitudini e sulle preferenze degli utenti televisivi, i cui risultati erano stati poi utilizzati per definire l’ordinamento automatico dei canali sul telecomando. Il Tar del Lazio ha sostenuto nella sua sentenza che i Corecom non erano l’organismo preposto per questo lavoro di analisi. Adesso la situazione e’ congelata e occorrera’ attendere fine agosto per un ulteriore passaggio pro o contro la LCN, attraverso il riesame in sede collegiale in Camera di consiglio dell’istanza di sospensiva proposta dall’Agcom, per poi aversi il giudizio nel merito che significhera’ l’ultima parola sulla vicenda.

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