FRT riguardo LCN: “E’ l’interesse generale che prevale”

Con l’accoglimento da parte del Consiglio di Stato lo scorso 30 agosto dell’istanza cautelare proposta dall’Agcom e dal Ministero dello sviluppo economico – sostenuta ad adiuvandum dalla FRT che ha raccolto la formale adesione degli associati, nonostante il periodo estivo – contro la sentenza del TAR Lazio che disponeva l’annullamento della Delibera 366/10/CONS (la numerazione automatica dei canali – LCN) è stato, per il momento, evitato il ritorno al caos patito soprattutto dalle emittenti locali del Piemonte orientale, del Lazio, della Campania, della Sardegna, della Valle d’Aosta e del Trentino Alto Adige all’indomani degli switch-off effettuati nel triennio 2008-2010. Il Consiglio di Stato dovrà giudicare definitivamente nel merito e nulla può essere dato per scontato. Di certo c’è che l’assenza di regole, belle o brutte che siano, è – in qualsiasi campo – il peggiore dei mali immaginabili. Senza regole il danno economico per le aziende è assicurato, come pure i disagi per gli utenti consumatori. Infatti, il Consiglio di Stato, nell’accogliere la sospensiva, ha fatto prevalere l’interesse generale sulle singole posizioni delle (pochissime) emittenti locali ricorrenti. Contribuire al perseguimento dell’interesse generale di sistema è anche uno degli obiettivi istituzionali delle associazioni di categoria. La norma perfetta che accontenta tutti non esiste. Non vi è dubbio che il regolamento sull’ordinamento automatico dei canali presenti aspetti non pienamente condivisibili. Per arrivare alla Delibera dell’Agcom sull’Lcn ci sono voluti anni di riunioni, di tavoli tecnici e di discussioni accese sfociate in diverse proposte pervenute dai vari soggetti partecipanti alle audizioni delle quali l’Agcom ha comunque tenuto conto, basti leggere la delibera 366. La FRT, oltre ad avere proposto, a partire dal 2005, varie soluzioni, aveva altresì auspicato che le abitudini degli ascoltatori fossero misurate utilizzando i dati della ricerca di base Auditel – Agb sulla pre-sintonizzazione. Purtroppo gli ultimi dati disponibili risalivano al 2005 e quindi – a giudizio dell’Agcom – non utilizzabili. Inoltre è stato anche eccepito che i dati Auditel, oltre ad essere elaborati da un istituto privato su espresso mandato di emittenti televisive socie (direttamente o attraverso le associazioni sindacali) non erano rappresentativi di tutte le emittenti locali molte delle quali non hanno mai autorizzato la pubblicazione dei propri dati. A quel punto (nel 2010 con alcune regioni già passate al digitale terrestre) affidare ad un istituto una nuova ricerca sugli ascolti relativi ad un periodo precedente sarebbe stato impossibile nonchè, per le regioni già digitalizzate, perfettamente inutile. Ciononostante l’Agcom nel 2010 ha commissionato una ricerca alla società Demoskopea che non è servita a nulla in quanto nelle aree digitalizzate gli ascolti delle tv locali sull’analogico non esistevano più. La scelta da parte dell’Agcom di utilizzare le graduatorie Corecom per stabilire le numerazioni da assegnare alle tv locali secondo un determinato ordine è risultata, tra quelle disponibili, la più rispondente per poter risalire alle abitudini di ascolto. Infatti, il fatturato delle tv locali dipende dalla raccolta pubblicitaria che a sua volta è direttamente collegata agli ascolti. In ogni caso la priorità – fortemente sollecitata dalla FRT – era quella di fissare al più presto delle regole precise, certo non perfette, come d’altronde non si può dire di qualsiasi atto legislativo o regolamentare, per porre fine alla situazione di estremo disordine e di generale incertezza che aveva messo in ginocchio il settore. Ora gli operatori temono di tornare al “buio” degli scorsi anni anche perchè – nel caso in cui il Consiglio di Stato dovesse confermare la sentenza del TAR Lazio – i tempi per ottenere ad una nuova delibera da parte dell’Agcom potrebbero essere molto lunghi.

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