L’avvocato Carmine Pizzuto, insieme alle altre emittenti coinvolte, ha ribaltato le precedenti decisioni del Presidente Calogero Piscitiello. Infatti, nella Camera di Consiglio, discussa il 20 giugno 2012 presso il TAR Lazio, il giudice, con ordinanza resa nota solo il 21/6/2012, accogliendo le istanze dell’avvocato molisano, si è così pronunciato:”Considerato, ad un sommario esame, che i contestati bandi del Ministero sembrano, prima facie, adottati nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare di riferimento e, in primo luogo, della presupposta delibera Agcom 366/10/Con, il cui scrutinio esorbita dall’odierno thema decidendum, e che pertanto, pur nell’apprezzamento dei disagi sofferti dalla ricorrente nel passaggio alla nuova numerazione LCN, il Collegio non può accogliere le istanze svolte nel gravame in epigrafe stante la insufficienza dei profili di fumus boni juris dallo stesso evidenziati”.
Con tale ordinanza il TAR Lazio ha riconosciuto fondate le eccezioni presentate dall’avvocato molisano Carmine Pizzuto per le emittenti locali, che avrebbero subito un gravissimo pregiudizio dal “vuoto legislativo” che si sarebbe venuto a creare, dimostrando, altresì, tramite sondaggi demoscopici e tramite dati “AUDITEL” che le società da lui rappresentate occupavano da sempre i canali 8 e 9 del telecomando, ingiustamente oscurati da altre emittenti.